Cantieri edili off limits. È vietato operarvi, infatti, se non si ha la patente a crediti: imprese di ogni tipo e settore produttivo (non solo quelle qualificabili come edili) e lavoratori autonomi. Non c’è divieto invece, cioè non serve la patente a crediti, a chi deve effettuare attività di mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a esempio ingegneri, architetti, geometri) e alle imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, pari o superiore alla III.
La novità, prevista dall’art. 29 del decreto legge n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024, è operativa dal 1° ottobre, ma in versione non definitiva per quanto attiene alla procedura per la richiesta. Infatti, imprese e lavoratori autonomi devono fare due domande in due tempi diversi: una per ricevere una patente valida per il mese di ottobre; un’altra per ricevere la patente definitiva, con validità a partire dal 1° novembre.
I soggetti interessati
A decorrere dal 1° ottobre, dunque, il possesso della patente a crediti è indispensabile per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. L’Inl ha precisato, in merito, che i soggetti tenuti ad avere la patente sono tutte le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. La precisazione sembra sottolineare che il divieto non opera ai fini dell’accesso al cantiere, ma a operarvi. L’obbligo riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato Ue o extraue; tuttavia, il rilascio della patente avviene sulla base di una procedura diversa. Invece, sono escluse dall’obbligo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
I requisiti
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza sul lavoro);
– possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;
– possesso del documento valutazione rischi (Dvr), nei casi previsti dalla normativa vigente;
– possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf), nei casi previsti dalla normativa vigente;
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i requisiti sono vincolanti per tutte le categorie di soggetti interessati; in alcuni casi, infatti, è precisato “nei casi previsti dalla normativa vigente” (requisiti d, e, f). Un esempio: il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (le imprese individuali senza lavoratori sono considerate lavoratori autonomi dal Tu sulla sicurezza).
Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr n. 445/2000; pertanto, eventuali falsità sono punite con la sanzione penale (ex art. 76). In particolare, l’iscrizione alla Cciaa, il possesso del Durc e del Durf sono attestati con autocertificazione (ex art. 46); gli adempimenti formativi, il possesso del Dvr e la designazione del Rspp con le dichiarazioni sostitutive (ex art. 47).
Due domande, due tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Inl, attivo dal 1° ottobre, con Spid o Cie.
Possono presentare domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite soggetto con apposita delega scritta, inclusi i soggetti della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata dai soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, da esibire in caso di eventuali accertamenti. All’esito della richiesta, il portale genera un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Inl. Come accennato, sono previste due tempistiche e due procedure per avere la patente.
Dal 23 settembre al 31 ottobre
In fase di prima applicazione è possibile presentare, utilizzando l’apposito modello, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, tramite Pec all’indirizzo “dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.”.
L’invio tramite Pec ha efficacia limitata fino al 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente, mediante il portale dell’Inl entro la stessa data (31 ottobre 2024).
Dal 1° novembre
Dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione, via Pec, dell’autocertificazione/dichiarazione, ma è indispensabile aver inviato la domanda di rilascio della patente tramite il portale dell’Inl.
L’Inl non ha precisato se questa seconda domanda sarà una sorta di regolarizzazione della prima o se costituirà una domanda ex novo. Il problema si pone in ordine al possesso dei requisiti, perché, come precisato dall’Inl stesso, il loro possesso va valutato al “momento della richiesta”. Può succedere, allora, che la situazione dichiarata il 1° ottobre (rilascio patente provvisoria) possa cambiare il 30 ottobre (seconda richiesta) per l’assenza, ad esempio, del Durc (usando lo stesso esempio dell’Inl).
Come funziona il sistema dei crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono salire fino al massimo di 100, e per potere operare nei cantieri sono sufficienti 15 crediti. Il punteggio viene decurtato in relazione alle risultanze dei provvedimenti definitivi, emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure che sono indicate nell’allegato I-bis al Tu sicurezza, con le penalità che vanno da 1 a 20 crediti (ad esempio, per l’omessa elaborazione del Dvr, nei casi dove è dovuto, la decurtazione è di 5 crediti; per l’infortunio mortale di un dipendente, causato dalla violazione delle norme sulla prevenzione, la decurtazione è di 20 crediti).
Se nell’ambito di uno stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
La patente perde crediti solo a seguito di provvedimenti definitivi, comunicati all’Inl, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati. Quali siano questi “provvedimenti definitivi” è precisato dalla norma: una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva. Il primo caso si verifica quando una sentenza non è impugnata. Il secondo si può evitare, per esempio, pagando la sanzione del verbale, poiché l’ordinanza-ingiunzione è emessa dopo il decorso del termine di pagamento in misura ridotta delle sanzioni indicate nell’accertamento e diventa definitiva se non c’è opposizione nei 30 giorni dalla notifica.
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