REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere – Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere – all’esito dell’udienza del 4 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1334_2024_- N._R.G._00000516_2023 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME a rogito Notaio Dott. iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Ufficio Legale Distrettuale Roma – APPELLANTE – , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo sito in Civita Castellana VT INDIRIZZO come da procura in atti – APPELLATO –
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n.110/2023 pubblicata il 09/03/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro proponendo opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA, notificato l’11.01.2022, recante l’intimazione di pagamento della somma di € 17.584,73 in favore della Gestione Separata per l’anno 2014. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver ricevuto in data 20.9.2020 richiesta di pagamento dei suddetti contributi;
di aver rappresentato all’istituto l’intervenuta prescrizione del credito;
che, nonostante ciò, l’ aveva provveduto ad emettere l’avviso.
Ribadita l’estinzione del credito per prescrizione, concludeva chiedendo “preliminarmente sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’ per la contribuzione separata per l’anno d’imposta 2014 nei confronti della sig.ra , annullare l’avviso di addebito n.NUMERO_CARTA notificato l’11.01.2022 per essere prescritto il credito in esso indicato;
In via subordinata, ridurre al giusto ed equo l’importo dovuto dalla sig.ra considerato quanto indicato in premes1sa.
Con vittoria di spese ed onorari“.
Si costituiva l’ contestando la maturazione del termine anche sulla scorta dell’articolo 37 del decreto–legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, così concludendo:
“Voglia l’On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande di cui al ricorso:
a) per la decadenza dall’impugnazione dell’avviso di addebito opposto, che espressamente si eccepisce;
b) siccome infondate in fatto e in diritto, per l’effetto confermando integralmente i provvedimenti dell’ Con vittoria di spese e competenze”.
Il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso così motivando:- << La prescrizione quinquennale deve intendersi decorrente dalla scadenza del termine di adempimento dell’obbligo contributivo, risalente al settembre 2015;
Va a questo punto rammentato che il Decreto Cura Italia n. 18/2020 aveva previsto una prima sospensione del termine per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
in seguito il decreto Milleproroghe n. 183/2020 aveva aggiunto un ulteriore periodo di sospensione di 182 giorni, a partire nuova sospensione a luglio 2021.
In mancanza di atti interruttivi, la notifica eseguita a gennaio 2022 doveva ritenersi ormai tardiva.
Quanto all’orientamento che vorrebbe la decorrenza della prescrizione sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., fino all’accertamento dell’inadempimento totale o parziale dell’obbligo contributivo, deve invece rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione…Accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell’ , in opposizione all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato l’11.01.2022, recante l’intimazione di pagamento della somma di € 17.584,73 in favore della Gestione Separata per l’anno 2014 e per l’effetto annulla in medesimo avviso di addebito; condanna l’ in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della medesima ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.750,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
Con atto di gravame l’ ha censurato la decisione sostenendo che non fosse maturata l’eccepita prescrizione.
Si è costituita allegando di aver aderito alla rottamazione e di aver compiutamente estinto il debito di cui all’avviso di addebito.
Ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All’udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
E’ documentale la circostanza che la parte appellata abbia aderito alla c.d. rottamazione quater versando un rilevante numero di rate;
non risulta contestato dall’ che detta rottamazione abbia riguardato anche il credito oggetto del processo.
Tanto premesso, considerato che nelle more del presente giudizio, la parte appellata ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater»);
che la dichiarazione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr.
27846 del 2020 in motiv, § f);
nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, considerato che in caso di decadenza dal beneficio l’ avrà il proprio titolo direttamente dalla intervenuta adesione.
Ritenuto in ultimo che le spese del grado possono essere compensate.
La Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese del grado compensate.
Roma, 4.4.2024 Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
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