Presenta un progetto di agricoltura e salvaguardia delle attività legate alle foreste da 600mila euro per ottenere un contributo dalla Regione Umbria di 300mila euro, ma all’esito dei controlli ne ottiene solo 8mila e si scatena la battaglia legale.
Il titolare di un’azienda agricola, rappresentato dall’avvocato Alessio Tomassucci, ha citato davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria la Regione Umbria, difesa dagli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci, chiedendo la “riedizione dell’istruttoria ed alla conseguente ammissione a contributo dell’azienda come da spese rendicontate (318.264,30 euro) e quindi al pagamento di 118.805,79 euro (40% della spesa ammessa)” al posto dell’autorizzazione al pagamento di 8.818,77 euro.
L’azienda aveva presentato un progetto richiedendo l’ammissione al contributo per un investimento complessivo di 624.889,61 euro per un importo liquidabile di 249.353,12 euro. Nel corso del tempo il piano di silvicoltura, anche a causa di riduzioni di spesa non previste al momento della presentazione della domanda di sostegno, era stato dimezzato e portato a 318.264,30 euro, per un contributo pubblico di 118.805,73 euro.
La Regione Umbria effettuava i controlli sulla documentazione e degli accertamenti in azienda evidenziando “criticità relative agli interventi di miglioramento delle piste forestali, all’intervento selvicolturale consistente nell’esbosco e alla redazione del Piano di gestione forestale”, rideterminando l’importo di spesa ammissibile al beneficio da 318.264,30 a 84.011,66 euro, per un corrispondente contributo pari a 33.604,67 euro. Visto “lo scostamento superiore al 10%, applicava la sanzione di pari importo” azzerando completamente l’importo liquidabile.
A questo punto l’azienda si rivolgeva al Tar per chiedere l’annullamento degli atti. I giudici amministrativi, però, hanno rigettato il ricorso in quanto non di loro competenza. Il caso spetterebbe alla giustizia amministrativa nel caso in cui ci fossero contestazioni sul bando, ma a pratica chiusa e per questioni legati al contributo, è la giustizia ordinaria quella a cui rivolgersi.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e remissione delle parti davanti al giudice ordinario.
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